Periodicamente l’Associazione Nazionale della Sanità Integrativa, che vede tra i propri iscritti Fondi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso e che ha il preciso compito di rappresentare il mondo della mutualità in ambito sanitario esplicitandone diritti e doveri, deve registrare una serie di opinioni, alle quali non può esimersi dal dare preciso riscontro, in quanto avverse al concetto stesso di mutualità e generalmente basate su criteri assolutamente privi di ogni fondamento giuridico forse per scarsa conoscenza delle normative specifiche o forse anche per pura volontà di strumentalizzazione.
Naturalmente il meccanismo di chi lancia il sasso è sempre lo stesso: esplicitare alla rinfusa e senza logica una serie di norme avocando il diritto di interpretarle nella modalità più favorevole ai propri interessi.
Ma le norme sono norme e non vanno interpretate ma solo rispettate ed è questo che A.N.S.I. ribadisce costantemente a gran voce.
È anche poi strano dover notare che queste dichiarazioni emergano in quei periodi dell’anno nei quali occorre rappresentare normalmente i risultati raggiunti nell’anno precedente, quasi a voler giustificare i propri insuccessi attirando l’attenzione su falsi problemi.
Le dichiarazioni arrivano, in questo inizio 2016, da un organismo rappresentativo degli intermediari assicurativi (neanche uno dei più rappresentativi peraltro) che interpretando pro domo sua l’operato delle Società di Mutuo Soccorso come non conforme alla legge addirittura avoca l’intervento dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni e dell’Antitrust, fondando tali richiesta su un coacervo di norme e considerazioni che poco hanno a che vedere al riguardo.
Come sempre fatto e come fa ogni Associazione che abbia a cuore i diritti della categoria che rappresenta, A.N.S.I. naturalmente non può astenersi, fuor di polemica, dal puntualizzare e specificare quanto stabilito dal legislatore con norme, leggi e regole che costituiscono il riferimento giuridico per le Società di Mutuo Soccorso ed i Fondi Sanitari.
Innanzitutto una premessa: le Imprese di Assicurazione da un lato e le Società di Mutuo Soccorso ed i Fondi Sanitari dall’altro sono soggetti istituzionalmente differenti per natura giuridica fin dalla loro costituzione e che rispondono a regole differenti e, ovviamente, a norme specifiche e diverse.
Le Imprese di Assicurazione sono società di capitali possedute da gruppi imprenditoriali che hanno come obbiettivo il profitto, mentre le Società di Mutuo Soccorso ed i Fondi Sanitari sono imprese sociali che hanno come obbiettivo il soddisfacimento delle necessità dei propri soci senza nessun scopo di lucro e con il divieto di distribuire un eventuale avanzo di gestione.
Ed a poco vale sottolineare che anche le Imprese di Assicurazione possono avere forma mutualistica se poi rinunciano volontariamente ai propri diritti mutualistici per la consapevole decisione di voler operare tramite delle società per azioni, appositamente create e finalizzate a remunerare il capitale dei propri azionisti, perché questa è una precisa scelta di campo che le pone nel campo delle società imprenditoriali e non in quello delle imprese sociali.
Se poi imprese di capitali e imprese sociali operano in uno stesso mercato ecco che la logica dice che debbano farlo nel rispetto del mercato e dei propri rispettivi obblighi societari.
Negare questa considerazione sarebbe come affermare che, citando ad esempio un altro settore economico, imprese operanti nella grande distribuzione come società di capitali possano chiedere l’intervento dell’Antitrust perché nello stesso settore operano imprese cooperative che magari riescono anche ad offrire su alcuni prodotti prezzi calmierati in quanto acquistano le materie prime dai propri soci cooperatori.
Negare questa considerazione significa, in sintesi, negare il diritto alla cooperazione ed alla mutualità sancito dall’Art. 45 della Costituzione Italiana ed anche il diritto inviolabile di ogni cittadino cosi come sancito all’art. 2 della stessa Costituzione.
Negare questa considerazione rappresenta di fatto la volontà di non volersi in alcun modo confrontare in un mercato concorrenziale avocando il diritto esclusivo delle società di capitali ad operare in una logica di profitto.
E nulla significa citare l’Art.345 del Codice delle Assicurazioni in quanto specificatamente riferito alle imprese assicurative, tant’è che alla lettera f) lo stesso articolo esclude dall’ambito di applicazione le Società di Mutuo Soccorso ed il riferimento alle “rendite e capitali” citato nel testo è sicuramente riferibile, così come sostenuto e dichiarato da eminenti giuristi, ad elementi di gestione finanziaria totalmente avulsi dalle dinamiche gestionali di una Società di Mutuo Soccorse o di un Fondo Sanitario.
L’interpretazione poi di questa piccola associazione di intermediari assicurativi diviene addirittura sospetta in tema di strumentalizzazione quando paragona l’attività dell’intermediario assicurativo a quella del socio promotore mutualistico.
Non è possibile non osservare che se da un lato abbiamo un imprenditore (agente di assicurazione) che opera per un altro imprenditore (Impresa Assicurativa) e dall’altro un socio (promotore mutualistico) di una impresa sociale (Società Generale di Mutuo Soccorso) non è possibile confrontare le due attività che per definizione sono differenti e sottoposte a regole esistenti e diverse,come è normale che sia.
Negare questa differenza significa negare che, anche se i due soggetti operano su uno stesso mercato, è evidente che lo facciano in modo diverso e dovendo sottostare a regole diverse, ove il socio promotore mutualistico incoraggia la conclusione di un rapporto associativo mentre un intermediario assicurativo favorisce la conclusione di un contratto individuale di scambio.
Negare questa considerazione significa negare che a situazioni diverse non può essere imposta un’identica disciplina legislativa come già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.53 del 9 luglio 1958.
Negare questa considerazione significa cercare di trovare una strada per giustificare la volontà di non affrontare un libero mercato in libera concorrenza.
Inoltre nella stessa trattazione appare del tutto fuori luogo l’affermazione relativa al quadro regolamentare incompleto e al vuoto legislativo nel quale opererebbero in via presuntiva le Società di Mutuo Soccorso.
Ma tant’è …. Anche se tale affermazione viene di fatto contraddetta qualche riga successiva nel testo stesso quando si cita la legge 221 del 17 dicembre 2012 che stabilisce proprio i criteri di controllo a cui devono essere sottoposte le Società di Mutuo Soccorso.
Controlli che vengono effettuati come da norma dal Ministero dello Sviluppo Economico per quanto riguarda gli aspetti societari coerentemente con la forma mutualistica, dal Ministero della Salute per quanto concerne le prestazioni sanitarie e dall’Agenzia delle Entrate per il rispetto della normativa fiscale che, come risaputo, rappresenta una serie di facilitazioni fiscali per chi sottoscrive i sussidi erogati dalle Società di Mutuo Soccorso proprio in virtù della loro peculiare forma mutualistica.
Inoltre, sempre in base alle normative vigenti, i bilanci delle Società di Mutuo Soccorso sono bilanci pubblici essendo tali enti iscritti alla Camera di Commercio; il che contraddice la neanche tanto velata accusa di poca trasparenza mossa dall’associazione di intermediari assicurativi.
D’altronde se cinque governi della Repubblica che si sono susseguiti nell’ultimo ventennio non hanno fatto altro che confermare, correggere ed ampliare le norme che regolano l’attività delle Società di Mutuo Soccorso e dei Fondi Sanitari e se ben tre Enti Governativi sovraintendono a questa attività,dichiarare che si tratta di un settore non normato e non sottoposto a controlli non può che essere un’affermazione basata sulla scarsa conoscenza della legge se non una “boutade” finalizzata alla volontà di strumentalizzare.
In conclusione proprio per questo motivo A.N.S.I. desidera ribadire con fermezza, anche in questa occasione, il diritto degli enti mutualistici ad adempiere completamente alle necessità dei cittadini in riferimento alle prestazioni socio sanitarie in virtù delle norme e dei controlli di legge già esistenti e già applicati.
Con buona pace di chi sembra solo desiderare di esercitare diritti accampati su un vetusto corporativismo che va proprio in senso contrario della accampata libertà di concorrenza, con buona pace di chi ha poco a cuore il diritto alla salute dei propri connazionali, con buona pace di chi esprime tante opinioni non basate su fondamenti giuridici ma, forse, lo fa solo perché non ha interesse ad un vero confronto fondato sulla realtà delle leggi, dei diritti e della concorrenza.
Roberto Anzanello
Presidente ANSI – Associazione Nazionale Sanità Integrativa