a cura di Roberto Anzanello
Riferimenti
- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
- Legge 15 aprile 1886 n. 3818
- D.M. 31 marzo 2008
- D.P.R. 917 – 1986
- Legge del 17 dicembre 2012, n.221
Sempre più spesso si sente e si legge di confronti sul tema della sanità integrativa e degli enti abilitati a gestirla che diviene opportuno sgombrare il campo da illazioni, ipotesi, supposizioni, interpretazioni fornendo un’informativa chiara e circostanziata sulle soluzioni di sanità integrativa praticabili e delle regole che le determinano al fine di evitare la diffusione di considerazioni errate.
Innanzitutto, è opportuno stabilire con chiarezza che gli unici enti abilitati a gestire la sanità integrativa sono:
- i Fondi Sanitari (disciplinati dall’art. 9 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art.9 del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e dal D.M. 31 marzo 2008, reso operativo con successivo D.M. 27 ottobre 2009);
- le Società Generali di Mutuo Soccorso (normate dalla Legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e dalla successiva modifica rappresentata dall’art. 23 del Decreto Crescita BIS, D.L. 18 ottobre 2012, n.179);
- le Casse di Assistenza Sanitaria (disposte secondo l’art.1 del D.M. 31 marzo 2008).
Questi enti, in virtù della loro natura di enti senza scopo di lucro sono gli unici che consentono ai loro associati di usufruire delle agevolazioni fiscali disposte dagli articoli 10, 15 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986).
In base alle norme contenute nei decreti che li riguardano, gli enti di sanità integrativa sono sottoposti al controllo del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute e dell’Agenzia delle Entrate, sono iscrivibili all’anagrafe dei Fondi, hanno diritto ad avere personalità giuridica, sono iscrivibili in Camera di Commercio ed hanno bilanci pubblici e, in molti casi, anche revisionati.
L’obbiettivo di queste norme, che nel loro insieme, costituiscono un sistema articolato ed integrato, è quello di garantire che a fianco della del Sistema Sanitario Nazionale, che come è ormai risaputo e consolidato, dovrà necessariamente per ragioni statistico matematiche dedicarsi sempre più alle fasce economicamente più deboli della popolazione, il cittadino possa avvalersi di coperture sanitarie integrative gestite da enti senza scopo di lucro basati sul concetto della mutualità.
Le leggi che regolano la nostra Repubblica inoltre consentono a questi enti di promuovere le loro attività di prevenzione sanitaria e diffusione dei valori mutualistici (Art. 45 della Costituzione e articolo 23 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in lg. 221 del 17 dicembre 2012) per mezzo dell’attività dei loro soci.
Le norme vigenti consentono inoltre al cittadino, a compimento del sistema di assistenza sanitaria a tre pilastri, di valutare anche l’opportunità di usufruire di coperture sanitarie private prestate da società che rispondono a logiche completamente differenti, quali le compagnie assicurative, che essendo società per azioni aventi come scopo la remunerazione dei propri azionisti non consentono ai loro clienti però le agevolazioni fiscali previste per gli enti di sanità integrativa.
Molto importante rappresentare quindi che il sistema a tre pilastri, ben regolamentato e normato, prevede già da tempo nel nostro paese:
- Un sistema sanitario nazionale (Primo Pilastro) diretto a garantire l’assistenza sanitaria di base a tutti i cittadini e, principalmente, prestazioni sanitarie adeguate alle fasce economicamente più deboli della popolazione, gestito dallo Stato e dalle Regioni tramite le strutture organizzative a questo preposte (ASL) e normate dalle leggi vigenti in tema di sanità;
- Un sistema di sanità integrativa (Secondo Pilastro) gestito dagli enti di sanità integrativa (Fondi Sanitari, Società Generali di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria) finalizzato a garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini e promosso tramite l’opera dei soci di questi enti come regolamentato dalle leggi vigenti in tema di Fondi Sanitari, Società di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria;
- Un sistema di sanità privata (Terzo Pilastro) gestito dalle compagnie assicurative e finalizzato a prestare coperture sanitarie costruite in funzione di elementi attuariali e proposte dagli intermediari assicurativi come codificato dalle norme riportate nel Testo Unico sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
Il sistema così ideato, progettato, realizzato e compiuto dallo stato e dal legislatore prevede con estrema chiarezza ruoli, funzioni ed attività e, soprattutto, non contempla la possibilità di fare confusione tra i tre diversi modelli che rappresentano, separatamente da un punto di vista sia giuridico che normativo, i tre pilastri.
I tre sistemi che regolano i tre pilastri non sono tra loro opportunamente né sovrapponibili né mischiabili: il paragone più semplice può essere assunto dal mondo dello sport ove negli sport di squadra abbiamo, per esempio, il calcio, il rugby ed il basket, che sono tutti e tre sport, tutti e tre di squadra ma ognuno con le proprie regole non sovrapponibili a quelle dell’altro.
Cercare di confondere le idee ai cittadini, mischiare le carte, diffondere il concetto che le regole non esistano, non è quindi che un tentativo di disinformazione sul quale è stato ed è necessario fare chiarezza rappresentando la realtà dei fatti per evitare confusione, affinché ognuno possa garantirsi il diritto costituzionale alla salute con un modello, come quello italiano, che è sempre stato riconosciuto all’avanguardia nel mondo e che lo è tutt’ora.