A cura di Gianpaolo Sbaraglia
- 1. La disciplina regolamentare delle forme di assistenza sanitaria integrativa
- 2. Contribuzione a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e ad enti, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale
- 2.1. Conversione del premio di risultato in contributi di assistenza sanitaria
- 3. Prestazioni erogate dai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e da enti, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale
- 4. Il rapporto con il diritto alla detrazione per spese sanitarie
- 5. Riferimenti
1. LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLE FORME DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le forme di sanità integrativa costituiscono il cd. “secondo pilastro” e svolgono la funzione di affiancare e sostenere Servizio Sanitario Nazionale (di seguito solo SSN).
Le forme di assistenza sanitaria integrativa sono garantite mediante fondi, enti, casse e Società di mutuo soccorso. All’interno di tale fattispecie, possono distinguersi due diverse categorie: “Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale”, ex art. 9, d.lgs. n. 502 del 1992 (anche detti “FIS” o “Fondi doc”) e enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale (anche detti “Fondi non doc”).
I “Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale”, ex art. 9, d.lgs. n. 502 del 1992 sono finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza (anche detti LEA), definiti dal Piano Sanitario Nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.
Comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del medesimo art. 9. Gli ambiti di intervento comprendono inoltre: a) prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché’ le prestazioni di cui all’art. 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; b) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
Parliamo quindi di prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale e di prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria.