In occasione dell’esame in Commissione Bilancio al Senato del D.D.L. 2853, di conversione in legge del D.L. 50/2017 (c.d. Manovra bis), A.N.S.I. ha deciso di portare all’attenzione del legislatore la delicata questione relativa all’applicazione del bail-in a Fondi Sanitari Integrativi, Società di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza, gli attori principali del mondo della sanità integrativa.
Sono sempre di più gli italiani che scelgono di sottoscrivere piani sanitari con l’obiettivo di tutelare la propria salute che, come noto, costituisce un diritto fondamentale della persona, tutelato dall’art. 32 della nostra Carta Fondamentale.
Nell’ottica di assicurare l’effettività di tale diritto primario, le risorse finanziarie versate in favore degli enti della sanità integrativa non possono essere esposte a rischi e devono quindi essere protette dal rischio del bail-in in occasione di crisi bancarie. Infatti, tali enti gestiscono i contributi versati dai loro associati, siano essi individui, famiglie o aziende, al fine di ottimizzare le prestazioni sanitarie da erogare nei momenti di necessità, e tali fondi non costituiscono quindi disponibilità economiche proprie essendo peraltro, gli stessi enti, soggetti giuridici senza scopo di lucro.
Nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera, è stato approvato un emendamento che assicura l’effettività di un altro principio costituzionale, quale è quello di previdenza e di assistenza sociale, di cui agli artt. 4 e 38 Cost., prevedendo l’esclusione dei fondi di previdenza complementare dal bail-in. Se tale sensibilità è stata dimostrata dal Legislatore per il diritto alla tutela previdenziale, non vi è, dunque, ragione di non prevedere un analogo trattamento nei confronti del diritto all’assistenza sanitaria integrativa, poiché viene in questione la salvaguardia di diritti costituzionali di pari importanza e valore.
A.N.S.I. ha quindi proposto ai senatori dei diversi gruppi parlamentari la presentazione di un emendamento che preveda l’esclusione dall’ipotesi di bail-in anche nei confronti dei Fondi Sanitari Integrativi, delle Casse di Assistenza Sanitaria e delle Società di Mutuo Soccorso, così come è avvenuto per i fondi di previdenza complementare.