a cura di Lucrezia Anzanello
Riferimenti
- Legge 23 dicembre 1978 n. 833
- Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
- Lgs. 19 giugno 1999, n. 229
- Legge 15 aprile 1886 n. 3818
Il sistema sanitario italiano è strutturato secondo una triplice suddivisione che, secondo una regolamentazione e normativa precisa, determina i ruoli e gli ambiti di azione dei singoli operatori.
In particolare, il sistema a tre pilastri prevede:
- un sistema sanitario nazionale (Primo Pilastro);
- un sistema di sanità integrativa (Secondo Pilastro);
- un sistema di sanità privata (Terzo Pilastro).
Il sistema così ideato, progettato, realizzato e compiuto dallo stato e dal legislatore prevede con estrema chiarezza ruoli, funzioni ed attività.
Infatti:
- il sistema sanitario nazionale (SSN) è diretto a garantire l’assistenza sanitaria di base a tutti i cittadini e, principalmente, prestazioni sanitarie adeguate alle fasce economicamente più deboli della popolazione ed è gestito dallo Stato e dalle Regioni tramite le strutture organizzative a questo preposte (ASL) e normate dalle leggi vigenti in tema di sanità.
Il SSN è stato istituito dalla Legge 23 dicembre 1978 n. 833 dando di fatto attuazione all’articolo 32 della Costituzione che sancisce il “diritto alla salute” di tutti gli individui. Si pone dunque come un sistema pubblico di carattere “universalistico”, tipico di uno Stato sociale, che garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, finanziato dallo Stato stesso attraverso la fiscalità generale e le entrate dirette, percepite dalle aziende sanitarie locali con ticket sanitari (cioè delle quote con cui l’assistito contribuisce alle spese) e prestazioni a pagamento.
Esso è costituito sostanzialmente dai vari servizi sanitari regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato, volti a garantire l’assistenza sanitaria ovvero la tutela o salvaguardia della salute dei cittadini, qualificata dalla legge italiana come “diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.”
In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo: livello centrale – lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute, mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); livello regionale – le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese.
Elemento centrale del SSN sono i livelli essenziali di assistenza (LEA) che costituiscono quell’insieme di prestazioni sanitarie che vengono erogate ai cittadini gratuitamente o in virtù del pagamento di un ticket determinato indipendentemente dal reddito del singolo e dal luogo di resistenza.
I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, entrato in vigore nel 2002. La riforma del titolo V della Costituzione ha poi previsto per le Regioni la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntive (ma mai inferiori) a quelle incluse nei LEA.
- Il sistema di sanità integrativa è affidato agli enti di sanità integrativa (Fondi Sanitari, Società Generali di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria) ed è finalizzato a garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini tramite l’opera di questi enti come regolamentato dalle leggi vigenti in tema di Fondi Sanitari, Società di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria.