La nostra associazione, impegnata a sostenere e divulgare le valenze dei modelli di sanità integrativa che, ricordiamo, sono assegnati per legge agli enti preposti quali Fondi Sanitari, Società Generali di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria non può non commentare opportunamente la notizia apparsa a mezzo stampa di un esposto che sarebbe stato presentato da U.E.A. (Unione Europea Assicuratori) all’IVASS ed al MISE, nei confronti delle Società Generali di Mutuo Soccorso.
L’U.E.A. in tale esposto sosterrebbe che tali enti violerebbero la normativa assicurativa, precisamente l’art. 345 del Codice delle Assicurazioni e che i consumatori che si avvalgono delle prestazioni delle Società Generali di Mutuo Soccorso “rischiano di poggiare la loro speranza di tutela sanitaria sulle sabbie mobili”.
Per inquadrare la questione è opportuno definire il contesto, informando che l’U.E.A. è una associazione che rappresenta intermediari assicurativi e che non è nostro uso e costume entrare in sterili polemiche con organi associativi ma, in questo specifico caso, riteniamo giusto, in rappresentanza e tutela dei nostri associati, ristabilire la verità dei fatti descritti dalle norme esistenti, in virtù dei molti errori giuridici e di alcune strumentalizzazioni evidenti contenuti nelle dichiarazioni, che si sono succedute nel tempo, di U.E.A.
Il primo aspetto da sottolineare è che compagnie assicurative ed enti di sanità integrativa sono strutture organizzative completamente differenti e che, come è corretto che sia, rispondono a leggi, norme e regole diverse; quindi, non è possibile richiamare il codice delle assicurazioni per enti che non sono compagnie assicurative, perché, in sintesi, sarebbe come chiedere, per assurdo, di applicare le regole di chi produce prodotti alimentari a chi produce abbigliamento.
Considerato che inopinatamente l’esposto U.E.A. sembra incomprensibilmente rivolto solo nei confronti delle Società generali di Mutuo Soccorso, quando anche Fondi Sanitari e Casse di Assistenza Sanitaria seguono le stesse norme, ci preme sottolineare in primo luogo che le Società generali di Mutuo Soccorso sono giuridicamente regolate dalla legge 3818 del 15 aprile 1886, poi modificata parzialmente con l’art. 23 della legge del 17 dicembre 2012 (Decreto Sviluppo 2013), per chiarire con fermezza una volta per tutte che le leggi ci sono e vengono applicate.
In secondo luogo, dobbiamo ribadire che gli enti di sanità integrativa sono enti no profit, quindi senza scopo di lucro, ed è per questo motivo che i loro associati sono tutelati da regimi giuridici e fiscali differenti da quelli dei clienti delle compagnie assicurative che, al contrario, sono società per azioni che operano nell’interesse economico dei loro azionisti.
Ne consegue che, essendo la sanità integrativa riservata opportunamente dal legislatore agli enti no profit, per evidenti ragioni di equità sociale dovrebbero essere, caso mai, le compagnie assicurative a dover mutare la propria essenza societaria per poter operare in questo settore, rinunciando ad utili e dividendi per i loro azionisti.
In terzo luogo, è indispensabile chiarire che gli enti di sanità integrativa sono sottoposti ai controlli del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute e dell’Agenzia delle Entrate, hanno bilanci pubblici ed alcuni anche certificati, e quindi non sono soggetti non controllati, come sembra voler far intendere strumentalmente U.E.A., perché essere controllati in funzione della propria specificità organizzativa non significa non essere controllati.
Infine, è opportuno anche stigmatizzare il richiamo di U.E.A. a “condotte illegittime” in tema di violazione delle norme relative alla distribuzione assicurativa, richiamando princìpi di correttezza concorrenziale, quando invece è palese il tentativo di avocare il diritto corporativo degli intermediari assicurativi a svolgere un ruolo nel campo della sanità integrativa che nessuna norma gli assegna.
Il diritto degli enti di sanità integrativa di promuovere tramite professionisti della salute le loro forme di protezione sanitaria gestite in logica mutualistica non è sicuramente intermediazione assicurativa, bensì è un diritto sancito dalle leggi, dalle norme, dai regolamenti, dagli intendimenti del legislatore, supportato peraltro da pareri dei maggiori esperti esistenti in materia e, anche, previsto dai padri fondatori nella Costituzione della Repubblica Italiana. Negare questo significa non avere nessun rispetto per le leggi esistenti.
Appare, quindi, veramente strumentale in questo caso il richiamo di U.E.A. alla libertà di concorrenza, per quella che è in realtà la difesa di pretese inesistenti in un mondo che, peraltro, molto correttamente si muove verso l’abolizione dei privilegi di casta, corporativi e di atavico consociazionismo.
Siamo sicuri che sia l’IVASS che il MISE non potranno che rimandare al mittente le ambiziose e strumentali pretese di una associazione che mira a preservare diritti di casta, ma abbiamo sentito comunque la necessità, a tutela degli enti di sanità integrativa, dei nostri associati, dei diritti dei cittadini alla salute, della libertà di concorrenza, chiarire il quadro giuridico, legislativo, sociale ed economico oggi già applicato perché, come sempre, la verità è nelle regole che già esistono.