D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 23
D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, art. 18
Legge 15 aprile 1886, n. 3818, artt. 1, 2, 3 e 8
Premessa
La società̀ di mutuo soccorso è stata storicamente concepita come lo strumento giuridico per garantire ai soci (e alle loro famiglie) un sussidio al verificarsi di particolari eventi. A seguito di tali recenti esperienze operative, le società̀ di mutuo soccorso sono andate via via assumendo un ruolo di primo piano nella creazione di forme di previdenza e assistenza volontarie in caso di malattia, invalidità̀ lavorativa temporanea o permanente, vecchiaia e nello svolgimento di attività̀ a carattere culturale e genericamente assistenziale, provvedendo direttamente al pagamento a favore degli iscritti. Di qui, l’esigenza di mettere mano alla legge istitutiva di tale forma giuridica che, come da tempo lamentavano gli operatori, si presentava piena di lacune e, quindi, considerati i dubbi interpretativi e i vuoti legislativi venutisi a creare nel tempo, con l’abrogazione di norme collegate alla legge n. 3818/1886, non adeguatamente sostituite con altre disposizioni, il legislatore si pone come obiettivo primario, di colmare, modificando quindi gli artt. 1,2,3,8 sulla legge 3818/1886 intervenendo con il Dlgs 179/2012 (cd. Crescita Bis) e l’introduzione dell’Art. 23.
Art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818
L’intervento normativo ridefinisce l’ambito di intervento delle società di mutuo soccorso con finalità più articolate delle precedenti e più puntuali rispetto alle nuove esigenze sociali ed alla salute ed assistenza della collettività, evidenziando con la riduzione del raggio di intervento, l’eliminazione del riferimento alla condizione di vecchiaia che di fatto preclude lo svolgimento d’iniziative che in passato le mutue potevano svolgere grazie alla genericità̀ dell’originario disposto.
(Tav.1)