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Le Società di Mutuo Soccorso sono Enti del terzo Settore

a cura di Roberto Anzanello

LA NORMATIVA

  • Legge 15 aprile 1886, n. 3818 “Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso”
  • Decreto 6 marzo 2013 – Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative
  • Circolare n. 3713/C del Ministero dello sviluppo economico “Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, recante ulteriori modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative”
  • Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: artt. 42, 43, 44

PREMESSA

Con disposizioni legislative che integrano la legge istitutiva del 1886 e le normative erogate successivamente oggi le società di mutuo soccorso sono a tutti gli effetti enti di terzo settore, in quanto costituite come società senza finalità di lucro che perseguono finalità di interesse generale attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di alcune attività, tassativamente elencate dalla legge.

Pertanto, a fronte delle novità legislative le Società di Mutuo Soccorso debbono fare riferimento alla normativa degli Enti del Terzo settore, pur mantenendo inalterate alcune caratteristiche normative specifiche.

Tutto questo a fronte del fatto che la normativa richiama un principio generale costituzionale che dispone affinché lo Stato favorisca l’iniziativa autonoma dei cittadini ivi comprese le organizzazioni civiche quali attrici operative in riferimento all’esercizio di attività di interesse generale.

COSA SIGNIFICA QUESTO PASSAGGIO LEGISLATIVO

A seguito dell’introduzione della normativa del terzo settore e del riconoscimento delle Società di Mutuo Soccorso quali Enti del Terzo Settore, queste devono iscriversi nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Se non operassero secondo il disposto di legge le Società di Mutuo Soccorso perderebbero la loro qualifica, con conseguente devoluzione del patrimonio ad altre società di mutuo soccorso o a uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato.

In questa fase è previsto anche un regime transitorio nel quale si dispone che le società di mutuo soccorso, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del codice del terzo settore, possano trasformarsi in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale mantenendo il proprio patrimonio, in deroga alla normativa generale sulle società di mutuo soccorso, che prevede, in caso di perdita della natura definita, la devoluzione ad altre società di mutuo soccorso o a uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato.

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