L’obiettivo di questo Quaderno è fare chiarezza sui soggetti operanti nella sanità integrativa.
Sempre più spesso si sente e si legge di confronti sul tema della sanità integrativa e degli enti abilitati a gestirla che diviene opportuno sgombrare il campo da illazioni, ipotesi, supposizioni, interpretazioni fornendo un’informativa chiara e circostanziata sulle soluzioni di sanità integrativa praticabili e delle regole che le determinano al fine di evitare la diffusione di considerazioni errate.
È opportuno stabilire con chiarezza che gli unici enti abilitati a gestire la sanità integrativa sono:
• i Fondi Sanitari (disciplinati dall’art. 9 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art.9 del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e dal D.M. 31 marzo 2008, reso operativo con successivo D.M. 27 ottobre 2009);
• le Società Generali di Mutuo Soccorso (normate dalla Legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e dalla successiva modifica rappresentata dall’art. 23 del Decreto Crescita BIS, D.L. 18 ottobre 2012, n.179);
• le Casse di Assistenza Sanitaria (disposte secondo l’art.1 del D.M. 31 marzo 2008). Questi enti, in virtù della loro natura di enti senza scopo di lucro sono gli unici che consentono ai loro associati di usufruire delle agevolazioni fiscali disposte dagli articoli 10, 15 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986).