Fonte: Cesvot – Prof. Riccardo Bemi
Riccardo Bemi, responsabile area: giuridica, fiscale, amministrativa, finanziaria.
- Laurea in economia a Pisa nel 1991
- Borsa di studio biennale nel 1993 presso la Fondazione Italiana per il Volontariato
- Collaboratore Fondazione Europa Occupazione (Roma) 1997-1999
- Collaboratore Compagnia Sviluppo Imprese Sociali (Roma) 1999-2002
- Consigliere di Amministrazione Consorzio So&Co (LU) dal 2001 – 2015
- Consulente Consorzio Gino Mattarelli (BS) per la redazione di bilanci sociali dal 2003-2010.
- Revisore cooperative – Confcooperative dal 2015.
La Legge 15 aprile 1886, n. 3818 (“Costituzione legale delle società di mutuo soccorso”) costituisce la principale fonte normativa, cioè la normativa di riferimento in tema di SMS.
È stata integrata con la legislazione successiva, ed in particolare con i seguenti provvedimenti:
- n. 59/1992;
- n. 28/1999;
- Lgs. n. 502/1992;
- Lgs. n. 6/2003.
La L. n. 3818/1886 è stata, tuttavia, profondamente modificata dall’art. 23 (“Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso”) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) – c.d. ‘Decreto crescita bis’ – convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”).
Il D.L. n. 179/2012 è intervenuto sulla L. n. 3818/1886 modificandone gli artt. 1, 2, 3 e 8 in quanto l’impianto normativo di questa tipologia societaria necessitava, cioè, di cambiamenti diretti a rendere maggiormente efficienti organizzazioni dedicate allo svolgimento di attività di assistenza socio-sanitaria e di erogazione di sussidi e contributi economici.
Il suddetto Decreto, oltre a modificare la L. n. 3818/1886, è intervenuto anche sul D.Lgs. n. 220/2002 estendendo alle SMS la vigilanza tipica delle società cooperative.
Il Decreto ha introdotto importanti cambiamenti per quanto concerne obiettivi, caratteristiche dei soci e modalità di svolgimento delle attività delle SMS.
Gli artt. 1 e 2 della L. n. 3818/1886 – individuando gli scopi principali e accessori (o eventuali) delle SMS – impongono allo Statuto di prevedere almeno una tra le attività indicate al primo articolo, poiché al di fuori di queste (essenzialmente riconducibili ai settori previdenziale, assistenziale e culturale), la SMS non può svolgere altre attività; in particolare, è ad essa precluso l’esercizio di attività d’impresa.
In caso di violazione di tale regola, il Tribunale può, previa diffida, ordinare la cancellazione della società dal Registro delle imprese (art. 7 della L. n. 3818/1886).