Pubblichiamo il comunicato su gentile richiesta dell’associato A.NA.PRO.M.
Prendiamo atto che l’Unione Europea Assicuratori ha diramato due differenti comunicati stampa a firma del proprio vice presidente e presidente, nei quali, sia pure con modalità differenti, si contesta la legittimità della professione di Promotore Mutualistico arrivando nello stesso testo ad adombrare addirittura la legittimità dell’operato delle Società di Mutuo Soccorso. Nei testi pervenutici si da, altresì, atto di una sorta di diritto acquisito da parte degli intermediari assicurativi di essere gli unici aventi autorizzazione alla diffusione delle coperture sanitarie integrative utilizzando un improponibile ed erroneo parallelo con il mondo assicurativo ed il correlato segmento della sanità integrativa.
Al di là degli aspetti formali, che i nostri legali stanno valutando, siamo convinti che sia necessario focalizzare l’attenzione su alcuni elementi che i comunicati in oggetto non prendono in esame, forse per poca conoscenza della materia, che, peraltro, come dimostrano i numeri, non è mai stata uno dei segmenti di mercato in cui tanto le compagnie quanto gli intermediari assicurativi abbiano voluto investire.
Ciò che sorprende maggiormente nei succitati comunicati è, come pur paventando professionalità e competenza, si continui a confondere i piani e le categorie giuridiche, contribuendo a creare confusione nel mercato.
Mondo assicurativo (compagnie ed intermediari) e segmento della sanità integrativa offerta da SMS, Casse, Fondi, pur offrendo servizi che hanno una medesima finalità (ovvero il rimborso delle spese sanitarie) non possono e non devono essere confusi.
In primo luogo non corrisponde al vero che il settore non disponga di una disciplina specifica.
Detto che le prime disposizioni legislative che hanno regolato l’operato delle Società di Mutuo Soccorso risalgono al 1886 (lg. 3818 del 15 Aprile), ben prima, quindi, della nascita delle norme regolanti l’attività assicurativa, è opportuno sottolineare come il legislatore, in quasi 130 anni di storia trascorsa da allora, abbia sempre voluto, tramite le ulteriori norme via via introdotte, riconoscere il ruolo sociale degli enti che svolgono attività di sanità integrativa arrivando a definirne ulteriori aspetti caratterizzanti con la regolamentazione delle Casse di Assistenza Sanitaria e la legislazione sui Fondi Sanitari, con l’introduzione dell’Anagrafe dei fondi Sanitari (Decreto Sacconi), fino al fondamentale Decreto Legge (Decreto Sviluppo) del 18 ottobre 2012 (poi convertito in legge) che ha confermato i valori sociali ed i principi delle Società di Mutuo Soccorso ma anche ampliato la possibilità di sostegno verso i propri assistiti.
Inoltre, in secondo luogo, elemento non secondario della precisa volontà del legislatore risulta essere il beneficio fiscale riconosciuto alle forme di sanità integrativa rispetto ad altri prodotti concorrenti, quali, a mero titolo esemplificativo, le polizze assicurative malattia.
Infine, in ultimo luogo, un ulteriore elemento fondamentale da ricordare è che, come sottolinea anche Milano Finanza del 14 marzo 2015 nell’editoriale del Direttore Paolo Panerai (che cita al proposito anche l’importante lavoro di Emanuele Cusa dal titolo “Riforma del diritto societario e scopo mutualistico”), esistono diritti costituzionalmente stabiliti per le forme mutualistiche che hanno una vera e propria funzione sociale soprattutto se possiedono capacità di fare impresa in linea con quanto stabilito dalla Costituzione stessa.
Il sistema appena descritto rappresenta il c.d. secondo pilastro della sanità che si affianca al primo pilastro ovvero al SSN, e non solo non è illecito ma al contrario ha un pieno e compiuto riconoscimento legislativo che lo si ricorda non è esclusivo del sistema italiano, ma condiviso con la tradizione e cultura giuridica Europea.
Parlare di “disintermediazione” con riferimento al c.d. secondo pilastro, è, quindi, un vero e proprio errore giuridico per la semplice e banale ragione che i servizi erogati non sono assicurativi e, se non vi è assicurazione, non può esserci intermediazione assicurativa.
Questa sussiste solo con riferimento al c.d. terzo pilastro, ovvero quello delle polizze assicurative sanitarie, che evidentemente è un’entità diversa dalla sanità collettiva integrativa ed assistenziale, tanto che il legislatore ordinario e fiscale opportunamente li distingue.
Da quanto delineato e sulla base della chiara ed inopinabile volontà costituzionale e legislativa, delle serie e opportune norme vigenti e dell’indubbio ruolo sociale svolto dagli enti di sanità integrativa (senza i quali il costo delle cure sanitarie per la collettività sarebbe superiore ai già elevati costi sostenuti attualmente dallo Stato) emerge chiaramente sia il diritto che la necessità affinché la diffusione delle coperture di sanità integrativa avvenga tramite l’operato di professionisti competenti e preparati.
Il Promotore Mutualistico, che, elemento non secondario, è un socio della società di mutuo soccorso, riveste quindi un ruolo professionale di elevato valore sociale che adempie completamente alle normative vigenti, come verificato da enti che operano a loro volta sotto il controllo di un ente governativo quale il Ministero dello Sviluppo Economico, con sistemi e modelli di controllo che nulla hanno da mutuare da quelli in vigore nel settore assicurativo. Non possiamo però non prendere atto che oltre 100 anni di storia, di comportamenti a favore della socialità comune, di norme legislative ed addirittura di indicazioni costituzionali non interessano all’Unione Europea degli Assicuratori in nome di un vetusto corporativismo che attribuisce, per autoreferenzialità, solo agli intermediari assicurativi il diritto alla distribuzione delle coperture di sanità integrativa.
Tutto questo in nome di una presunta interpretazione che ha solo l’obiettivo di tutelare un consociativismo vecchia maniera che tanti disagi ha provocato al nostro paese.
Invece di “attaccare” operatori che, operando nell’ambito del quadro normativo loro riservato, hanno in questi anni offerto un servizio ai cittadini, sarebbe forse più opportuno che la UEA si interroghi sulle ragioni per cui tanto le compagnie quanto gli intermediari assicurativi, in questi ultimi decenni, non abbiano voluto (o saputo?) offrire tale servizio al mercato.
Se quanto comunicato dall’Unione Europea degli Assicuratori fosse la normalità, sarebbe infatti impossibile organizzare in questo paese la distribuzione dei sussidi sanitari realizzati da quegli enti, quali Casse di Assistenza Sanitaria, Fondi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso, che in nome dell’unico vero principio di mutualità non intermediata diffondono soluzioni di prevenzione e protezione sanitaria a favore degli individui e delle famiglie, supportando nel contempo la riduzione della spesa sanitaria pubblica.
Se quanto comunicato dall’Unione Europea degli assicuratori fosse vero, si aprirebbe quindi la strada verso il ritorno a regimi di monopolio distributivo e di protezione di interessi corporativi che gli indirizzi governativi nel nostro paese e di tutti i paesi europei rifuggono come uno degli elementi chiave negativi causa di economie bloccate e mancanza di concorrenza.
Oggi però ci interessa soprattutto ribadire che in ANAPROM quella strada continueremo a non percorrerla perché crediamo che il rispetto per tutti coloro che desiderino sottoscrivere forme di sanità integrativa a tutela della propria salute e di quella dei propri famigliari, come peraltro sancito dalla nostra costituzione, sia e resti l’elemento più importante e quindi continueremo a favorire la crescita dei sistemi mutualistici senza curarci delle ingiustificate proteste di chi tutela esclusivamente un corporativismo senza limiti.
A.NA.PRO.M.
Fonte: Associazione Nazionale Promotori Mutualistici